LA NORMATIVA VIGENTE IMPONE CHE OGNI PROFESSIONE O ARTE SANITARIA SIA DOTATA DI UN PROPRIO CODICE DEONTOLOGICO CHE REGOLI E DISCIPLINI LA PROFESSIONE E PER QUESTO L’ASSOCIAZIONE ITALIANA MASSOTERAPISTI HA RITENUTO NECESSARIO L’ADOZIONE DI UN PROPRIO CODICE PER MASSAGGIATORI E CAPO BAGNINO.
IL PRESIDENTE NAZIONALE | MARCO ORIOLO
ART. 1 - PREMESSA
Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici è l’operatore sanitario, esercente un arte sanitaria, che su indicazione del medico, nell’ambito delle proprie competenze, provvede direttamente alla cura, riabilitazione e recupero funzionale del paziente mediante massoterapia, idroterapia e balneoterapia come indicato dal Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334 e dall’art. 6 del D.P.R. 14 marzo 1974 n. 225. In autonomia esegue anche attività di massaggio igienico e sportivo e collabora con le altre figure in ambito sanitario e riabilitativo. La riabilitazione è al servizio della persona e della collettività e si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari, di natura tecnica, relazionale ed educativa. La responsabilità del Massaggiatore e Capo Bagnino consiste nel curare e prendersi cura della persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo. Il Codice deontologico guida il Massaggiatore e Capo Bagnino nello sviluppo della identità professionale e nell’assunzione di un comportamento eticamente responsabile. E’ uno strumento che informa il cittadino sui comportamenti che può attendersi dal Massaggiatore e Capo Bagnino.
ART. 2 – PRINCIPI ETICI DELLA PROFESSIONE
Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l’assunzione della responsabilità delle cure riabilitative. Il Massaggiatore e Capo Bagnino riconosce la salute come bene fondamentale dell’individuo e interesse della collettività e si impegna a tutelarlo con attività di prevenzione, cura e riabilitazione. Il Massaggiatore e Capo Bagnino riconosce che tutte le persone hanno diritto ad uguale considerazione e le assiste indipendentemente dall’età , dalla condizione sociale ed economica, dalle cause di malattia. Il Massaggiatore e Capo Bagnino agisce tenendo conto dei valori religiosi, ideologici ed etici, nonchè della cultura, etnia e sesso dell’individuo. Nell’agire professionale, Il Massaggiatore e Capo Bagnino si impegna a non nuocere, orienta la sua azione all’autonomia e al bene dell’assistito, di cui attiva le risorse anche quando questi si trova in condizioni di disabilità o svantaggio. Il Massaggiatore e Capo Bagnino contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l’uso ottimale delle risorse. In carenza delle stesse, individua le priorità sulla base di criteri condivisi dalla comunità professionale.
ART. 3 – NORME GENERALI
Il Massaggiatore e Capo Bagnino aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull’esperienza e la ricerca, al fine di migliorare la sua competenza. Il Massaggiatore e Capo Bagnino fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiornate, cosଠda garantire alla persona le cure e l’assistenza pi๠efficaci. Il Massaggiatore e Capo Bagnino assume responsabilità in base al livello di competenza raggiunto e ricorre, se necessario, all’intervento o alla consulenza di esperti. Riconosce che l’integrazione è la migliore possibilità per far fronte ai problemi dell’assistito; riconosce altresଠl’importanza di prestare consulenza, ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale. Il Massaggiatore e Capo Bagnino riconosce i limiti delle proprie conoscenze e competenze e declina la responsabilità quando ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha il diritto ed il dovere di richiedere formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza; si astiene dal ricorrere a sperimentazioni prive di guida che possono costituire rischio per la persona. L’agire professionale non deve essere condizionato da pressioni o interessi personali provenienti da persone assistite, altri operatori, imprese, associazioni, organismi. In caso di conflitto devono prevalere gli interessi dell’assistito. Il Massaggiatore e Capo Bagnino non può avvalersi di cariche politiche o pubbliche per conseguire vantaggi per sè od altri. Il Massaggiatore e Capo Bagnino può svolgere forme di volontariato con modalità conformi alla normativa vigente: è libero di prestare gratuitamente la sua opera, sempre che questa avvenga occasionalmente. Il Massaggiatore e Capo Bagnino, in situazioni di emergenza, è tenuto a prestare soccorso e ad attivarsi tempestivamente per garantire l’assistenza necessaria. In caso di calamità , si mette a disposizione dell’autorità competente.
ART. 4 – RAPPORTI PROFESSIONALI CON COLLEGHI E ALTRI OPERATORI
Il Massaggiatore e Capo Bagnino collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e rispetta lo specifico apporto all’interno dell’èquipe. Il Massaggiatore e Capo Bagnino tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà . Si adopera affinchè la diversità di opinione non ostacoli il progetto di cura. Il Massaggiatore e Capo Bagnino ha il dovere di auto valutarsi, e di sottoporre il proprio operato a verifica, anche ai fini dello sviluppo professionale. Nell’esercizio autonomo della professione Il Massaggiatore e Capo Bagnino si attiene alle norme di comportamento deontologico; nella definizione del proprio onorario rispetta il vigente Tariffario. Il Massaggiatore e Capo Bagnino tutela il decoro del proprio nome e qualifica professionale anche attraverso il rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria. Il Massaggiatore e Capo Bagnino è tenuto a segnalare ogni abuso o comportamento contrario alla deontologia, attuato dai colleghi.
ART. 5 – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Il Massaggiatore e Capo Bagnino, ai diversi livelli di responsabilità , contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l’equo utilizzo delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale. Il Massaggiatore e Capo Bagnino compensa le carenze della struttura attraverso un comportamento ispirato alla cooperazione, nell’interesse dei cittadini e dell’istituzione. Il Massaggiatore e Capo Bagnino ha il dovere di opporsi alla compensazione quando vengano a mancare i caratteri della eccezionalità o venga pregiudicato il suo prioritario mandato professionale. Il Massaggiatore e Capo Bagnino, ai diversi livelli di responsabilità , di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione pi๠favorevole. Il Massaggiatore e Capo Bagnino riferisce a persona competente e all’autorità professionale qualsiasi circostanza che possa pregiudicare la qualità delle cure, con particolare riguardo agli effetti sulla persona. Il Massaggiatore e Capo Bagnino ha il diritto e il dovere di segnalare le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure o il decoro dell’esercizio professionale.
ART. 6 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Il procedimento disciplinare è attivato dalla Presidenza Regionale che, raccolte le informazioni, ne dà comunicazione all’interessato e al Presidente Nazionale. Nei confronti del Presidente e dei Consiglieri Regionali e Provinciali i poteri di iniziativa sono della Direzione Nazionale.
Il Direttivo Regionale formalizza la contestazione di addebiti all’associato, che ha tempo venti giorni dalla ricezione della contestazione per presentare propri scritti difensivi e documenti. Egli può avvalersi di un legale e può chiedere di essere sentito o che siano sentite persone informate dei fatti. Il collegio giudicante, sulla scorta degli atti, convocherà le parti per la contestazione degli addebiti.
Entro novanta giorni dalla comunicazione di attivazione del procedimento il Collegio giudicante deve esprimere il proprio parere ed irrogare l’eventuale sanzione disciplinare.
L’associato può interporre appello inoltrandolo al Presidente Nazionale. L’appello non interrompe l’eventuale provvedimento.
L’inosservanza dei modi e tempi prescritti nei comma precedenti determina infrazione disciplinare che sarà sottoposta a giudizio della Presidenza Nazionale.
ART. 7 SANZIONI DISCIPLINARI
a. l’ammonizione che consiste nella diffida;
b. la censura che consiste in una dichiarazione di biasimo scritta;
c. la sospensione che consiste in una temporanea sospensione dall’Associazione;
d. la sospensione dall’Albo Nazionale
e. la pena pecuniaria nella misura max di ‚¬. 300,00
e. la radiazione che consiste nell’espulsione definitiva dall’«Associazione» .
Costituisce motivo di sospensione disciplinare dall’«Associazione» la violazione di uno o pi๠doveri stabiliti dal Codice Deontologico e dallo statuto Regionale e Nazionale. La sospensione ha durata massima di sei mesi.
La sanzione disciplinare è comminata in proporzione alla gravità della violazione e all’entità dei danni cagionati all’Associazione o agli associati.
La sospensione cautelare è a tempo determinato e non può essere superiore a un anno. Il socio radiato non potrà essere riammesso all’AIMCB per anni 3.
I soci che si rifiutano di corrispondere la pena pecuniaria entro 60 giorni dal verbale, saranno sospesi dall’Associazione. Se entro i 6 mesi massimi di sospensione non corrisponderanno la somma dovuta, saranno radiati dall’AIMCB.
ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI
Le norme deontologiche contenute nel presente codice sono vincolanti: la loro inosservanza è punibile il procedimento disciplinare di cui all’art. 6 del presente regolamento.
Corsi di formazione accreditati da AIM nella regione lombardia
AIM, con una convenzione stipulata con alcuni Istituti di formazione professionale, accreditati dalla Regione Lombardia, promuove e incentiva, secondo statuto, i corsi di formazione professionale per il rilascio della qualifica professionale di Massagiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici.
Le sedi formative:
INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER MCB
REQUISITI DI AMMISSIONE
– possesso di diploma di Scuola Secondaria Superiore o in alternativa possesso di qualifica professionale almeno biennale rilasciata al termine di percorsi di Istruzione Formazione Professionale;
DURATA
Biennale
TIPOLOGIA E ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA
Monte ore minimo: 1500 complessive di cui
– 550 ore di teoria;
– 450 ore di pratica;
– 500 ore di alternanza (stage) da effettuarsi entro il biennio formativo, in adeguamento agli orientamenti europei nel settore.
STAGE
Strutture pubbliche o private dove è prevista la figura del massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Attività regolate da ufficiale convenzione previste dalla normativa vigente. Lo studente è tenuto ad individuare personalmente le strutture, a seconda del luogo di residenza, che verranno poi successivamente contattate dalla scuola per tutti i dettagli.
E’ possibile appoggiarsi a più enti nel medesimo periodo, naturalmente con equa distribuzione delle presenze.
SPECIALE LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE - RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI
Solo nei corsi AIM, i membri della Direzione Nazionale AIM terranno nel corso delle attività formative, in qualità di docenti, alcuni seminari, affrontando le tematiche di maggiore interesse per l’esercizio delle professione.