LIBERO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ANCHE PER LA ASL DI VARESE
Anche la Asl di Varese (e non solo) condivide le tesi di AIM riguardanti l’esercizio professionale autonomo del MCB, senza la presenza di un medico o di altra figura dell’area della riabilitazione nello studio professionale.
Inoltre fornisce nella nota alcune utili indicazioni che snelliscono la procedura di apertura dello studio, che come gi detto dalla nostra Associazione ¨ di competenza del Comune competente per territorio.
La Asl eventualmente fornir unicamente un parere di tipo igienico sanitario.
Riportiamo il testo della nota:
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Spett. Studio LegaleAvv. Alessandro CarluccioVia Daniele Crespi 1 bis21052 – Busto Arsizio (VA)Spett. Regione LombardiaAssessorato Sanit Assessorato FormazionePiazza Citt di Lombardia 120124 – MilanoAl Direttore Area DistrettualeBusto ArsizloSua sedeEsercizio Arte ausiliaria di “Massaggiatore e Capo Bagnino degliStabilimenti Idroterapici”In riferimento alla Sua nota datata 12 febbraio 2013 inerente l ‘oggetto, ricevuta di3questa ASL in data 14.02.2013, si specifica che l’Arte ausiliaria delle Professioni sanitarie di”Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici”:consente di dare inizio ad una attivit autonoma, senza necessit di pareri o presed’atto ASL (del tipo invece di quelli su strutture o studi sanitari). Eventualmente l’ASLpotrebbe fornire pareri igienico-sanitari, su richiesta, a Comuni, ed effettuare verifichecome per la altre ©lrti, quali odontotecnico e ottico. Ovvi©lmente ¨ nella responsabilit del Massaggiatore e Capo Bagnino che non si configuri esercizio abusivo di professionesanitaria. li “controllo del medico curante” appare coincidente con atto di prescrizione eind irizzo, non con presenza o assunzione di responsabilit “in vece di”;consente di esercitare la relativa attivit presso strutture sanitarie, nei limiti dellecompetenze attribuite dalla norma ed in “ausilio”, senza che ci² configuri parificazioneal titolo d¬ Fisioterapista o altra “professione” sanitaria;non consente di aprire uno “studio professionale sanitario” nell’accezione prevista dallaDGR -5724/2001 della Regione Lombardia, proprio perch© non ¨ “professione” sanitaria;
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Per ci² che concerne l’uso di attrezzature/apparecchiature, la Sua nota individua erichiama correttamente i termini, cio¨ che le azioni previste sono “massaggi e manovremeccaniche” nonch© “bagni medicali”. Tale assunto fornisce supporto a definire un correttouso d¬ elettromedicali da parte della figura in argomento, affinch© tale uso si mantenga,appunto, sul piano di un’azione “meccanica” (es. bendaggi compressivi, idropulsioni, nonch©bagni e analoghi) e quindi vi sia astensione da forme di applicazioni radio-elettriche,magnetiche o laser. Non saranno inoltre effettuabili terapie con applicazione di onde d’urto daparte di massaggiatori come da parte di ogni altra professionalit anche sanitaria ma nonmedica, basandosi l’azione, ancorch© “meccanica~, su un attivo traumatismo ~controllato ” (alfine di causare una sorta di emorragia-neovascolarizza:done, appunto, controllata).
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