DDL LORENZIN – CHIROPRATICA E OSTEOPATIA
Sono stati presentati al Senato, due emandamenti al DDL Lorenzin che prevdono il riconoscimento delle professioni di chiropratico e osteopatia.
Ad oggi gli emendamenti non sono stati ancora approvati.Â
Di seguito il testo :
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Chiropratico
«Art. 8-bis.(Figura e profilo della professione sanitaria del chiropratico) 1. Nell’ambito delle professioni sanitarie ¨ istituita la professione del chiropratico. Per l’esercizio della professione sanitaria di cui al presente comma, ¨ necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente e l’iscrizione al registro istituito presso il Ministero della salute. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 della legge 1 febbraio 2006, n.43, ai fini dell’individuazione delle competenze riconducibili alla professione del chiropratico.2. Con Accordo Stato-Regioni, da adottarsi entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell’esercizio della professione sanitaria di cui al comma 4. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, universit e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio Universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanit , da adottarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ¨ definito l’ordinamento didattico della formazione universitaria in chiropratica.3. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ¨ abrogato il comma 355.
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Osteopata
«Art. 3-bis.(Istituzione e definizione della professione dell’osteopata)1. Nell’ambito delle professioni sanitarie ¨ istituita la professione dell’osteopata. Per l’esercizio della professione sanitaria di cui al presente comma, ¨ necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 della legge 1 febbraio 2006, n.43, ai fini dell’individuazione delle competenze riconducibili alla professione dell’osteopata. 2. Con Accordo Stato-Regioni, da adottarsi entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell’esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, universit e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio Universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanit , da adottarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ¨ definito l’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia.3. ˆ istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l’albo per la professione sanitaria di osteopata. Possono iscriversi all’albo, istituito ai sensi del presente comma, i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in osteopatia, ai sensi del decreto di cui al comma 2, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2.
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